IMU

IMU 2023

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2023.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2023.

ALIQUOTE:
Aliquota base: 10,50 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 6,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Aliquota 1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8, A9, sono esenti.

Regolamento Imposta Municipale Unica

Si ricorda che:
- A seguito della sentenza 209 del 2022 della Corte Costituzionale, l'esenzione IMU per abitazione principale spetta anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi di proprietà o usufrutto.

- L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.

- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

CALCOLO E COMPILAZIONE ON LINE F24 DISPONIBILE SU:
E' possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune all'indirizzo https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=sanlorenzonuovo
VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

CODICI TRIBUTO PER F24 - CODICE COMUNE H969
3912 - codice tributo abitazione principale e relative pertinenze - quota al Comune
3913 - codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale - quota al Comune
3914 - codice tributo per i terreni - quota al Comune
3916 - codice tributo per le aree fabbricabili - quota al Comune
3918 - codice tributo per gli altri fabbricati - quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota al Comune
3923 - codice tributo per interessi da accertamento - quota al Comune
3924 - codice tributo per sanzioni da accertamento - quota al Comune

CHI PAGA L'IMU
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), anche se non residenti.
Casi particolari
Eredità - In caso di morte del contribuente, l'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del contribuente deceduto. Per il periodo successivo al decesso l'imposta va pagata a nome degli eredi.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella sottostante;
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;
Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
Utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
TABELLA MOLTIPLICATORI IMU
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

COME E QUANDO SI PAGA

L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 10,00.

QUOTA STATALE E COMUNALE
E' riservata allo Stato la quota di imposta del 0,76% relativa agli immobili classificati nella categoria D (esclusi D10) e al Comune la restante quota.
Per tutte le altre categorie comprese le aree fabbricabili il versamento deve essere eseguito esclusivamente a favore del Comune.

COMODATO GRATUITO
Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.amministrazionicomunali.net/imu/dichiarazione_imu.php?comune=comunesanlorenzonuovo.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo Nuovo anche telefonicamente Tel. 0763 7268216

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IMU 2022

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2022.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2022.

ALIQUOTE:
Aliquota base: 10,50 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 6,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Aliquota 1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8, A9, sono esenti.


Regolamento Imposta Municipale Unica

Si ricorda che:
- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

CALCOLO E COMPILAZIONE ON LINE F24 DISPONIBILE SU:
E' possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune all'indirizzo https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=sanlorenzonuovo
VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

CODICI TRIBUTO PER F24 - CODICE COMUNE H969
3912 - codice tributo abitazione principale e relative pertinenze - quota al Comune
3913 - codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale - quota al Comune
3914 - codice tributo per i terreni - quota al Comune
3916 - codice tributo per le aree fabbricabili - quota al Comune
3918 - codice tributo per gli altri fabbricati - quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota al Comune
3923 - codice tributo per interessi da accertamento - quota al Comune
3924 - codice tributo per sanzioni da accertamento - quota al Comune

CHI PAGA L'IMU
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), anche se non residenti.
Casi particolari
Eredità - In caso di morte del contribuente, l'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del contribuente deceduto. Per il periodo successivo al decesso l'imposta va pagata a nome degli eredi.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella sottostante;
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;
Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
Utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
TABELLA MOLTIPLICATORI IMU
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

COME E QUANDO SI PAGA

L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 10,00.

QUOTA STATALE E COMUNALE
E' riservata allo Stato la quota di imposta del 0,76% relativa agli immobili classificati nella categoria D (esclusi D10) e al Comune la restante quota.
Per tutte le altre categorie comprese le aree fabbricabili il versamento deve essere eseguito esclusivamente a favore del Comune.

COMODATO GRATUITO
Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.amministrazionicomunali.net/imu/dichiarazione_imu.php?comune=comunesanlorenzonuovo.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo Nuovo anche telefonicamente Tel. 0763 7268216

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IMU 2021

La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2021.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2021.

ALIQUOTE:
Aliquota base: 10,50 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 6,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Aliquota 1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

Aliquota 1 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8, A9, sono esenti.


Regolamento Imposta Municipale Unica

La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.


CALCOLO E COMPILAZIONE ON LINE F24 DISPONIBILE SU:
E' possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune all'indirizzo https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=sanlorenzonuovo
VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

CODICI TRIBUTO PER F24 - CODICE COMUNE H969
3912 - codice tributo abitazione principale e relative pertinenze - quota al Comune
3913 - codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale - quota al Comune
3914 - codice tributo per i terreni - quota al Comune
3916 - codice tributo per le aree fabbricabili - quota al Comune
3918 - codice tributo per gli altri fabbricati - quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - quota al Comune
3923 - codice tributo per interessi da accertamento - quota al Comune
3924 - codice tributo per sanzioni da accertamento - quota al Comune

CHI PAGA L'IMU
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), anche se non residenti.
Casi particolari
Eredità - In caso di morte del contribuente, l'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del contribuente deceduto. Per il periodo successivo al decesso l'imposta va pagata a nome degli eredi.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella sottostante;
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;
Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
Utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
TABELLA MOLTIPLICATORI IMU
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

COME E QUANDO SI PAGA

L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 10,00.


QUOTA STATALE E COMUNALE
E' riservata allo Stato la quota di imposta del 0,76% relativa agli immobili classificati nella categoria D (esclusi D10) e al Comune la restante quota.
Per tutte le altre categorie comprese le aree fabbricabili il versamento deve essere eseguito esclusivamente a favore del Comune.
Si ricorda che:

- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

COMODATO GRATUITO
Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.amministrazionicomunali.net/imu/dichiarazione_imu.php?comune=comunesanlorenzonuovo.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo Nuovo anche telefonicamente Tel. 0763 7268216

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IMU 2020

Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU 2020, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020.

ALIQUOTE:
Aliquota base: 10,50 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 6,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Aliquota 1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola

Aliquota 1 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8, A9, sono esenti.

Per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”

CALCOLO E COMPILAZIONE ON LINE F24 DISPONIBILE SU:
E’ possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune all’indirizzo https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=sanlorenzonuovo
VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

CODICI TRIBUTO PER F24 – CODICE COMUNE H969
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

CHI PAGA L’IMU
Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), anche se non residenti.
Casi particolari
Eredità – In caso di morte del contribuente, l’imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del contribuente deceduto. Per il periodo successivo al decesso l’imposta va pagata a nome degli eredi.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella sottostante;
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;
Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
Utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
TABELLA MOLTIPLICATORI IMU
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

COME E QUANDO SI PAGA

L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 10,00.


QUOTA STATALE E COMUNALE
E’ riservata allo Stato la quota di imposta del 0,76% relativa agli immobili classificati nella categoria D (esclusi D10) e al Comune la restante quota.
Per tutte le altre categorie comprese le aree fabbricabili il versamento deve essere eseguito esclusivamente a favore del Comune.

COMODATO GRATUITO
Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.amministrazionicomunali.net/imu/dichiarazione_imu.php?comune=comunesanlorenzonuovo.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo Nuovo anche telefonicamente Tel. 0763 7268216


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IMU 2019

Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 17 giugno 2019
2^ Rata - Saldo: 16 dicembre 2019

E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.

ALIQUOTE:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.

CALCOLO E COMPILAZIONE ON LINE F24 DISPONIBILE SU:
E’ possibile effettuare il calcolo e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune all’indirizzo https://www.amministrazionicomunali.net/imutasi/calcolo_imu_tasi.php?comune=sanlorenzonuovo
VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE CORRISPONDANO A QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO


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IMU 2018
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.
Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
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IMU 2017
ALIQUOTE:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
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IMU 2016

ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
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IMU 2015

ALIQUOTE E DETRAZIONI
Le aliquote per il 2015 sono state approvate con delibera C.C. n.17 del 30.07.2015:
Tipologia imponibile Aliquota di base (Stato)
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 %
-Fabbricati cat. D 0,90%
-Altri immobili 0,90%
-Terreni 0,76%
-Abitazioni tenute a disposizione 0,90%
-Aree fabbricabili 0,90%

TABELLA DETRAZIONI IMU – 2015 - Solo prime case eventualmente soggette ad IMU:
Abitazioni principali e relative pertinenze € 200 annui